Lavoro:
arriva il libro unico del lavoro presso i datori di lavoro, escluso solo quello
domestico
1.
Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, deve istituire e tenere il
libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati
e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice
fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base,
l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative. 2.
Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in
natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le
somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate,
le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le
prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a
titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere
indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per
ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun
lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di straordinario, delle
eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.
Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a
giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza
al lavoro. 3.
Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2,
per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. 4.
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con
decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del libro
unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio. 5.
Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel
libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla
legge 5 gennaio 1953, n. 4. 6.
La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro
di cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a
2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del
lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro.
I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla
richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro
possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso
di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000. 7.
Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione
dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da
150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la
sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita
con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione
si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La
mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e'
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla
contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono
gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e
previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente. 8.
Il primo periodo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente: "Se
ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, il
datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione
preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto
assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa,
indicando altresi' il trattamento retributivo ove previsto". 9.
Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a)
nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e
6 sono abrogati, il comma 5 e' sostituito
dal seguente: "Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori
della propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo
domicilio dei lavoratori esterni alla unita' produttiva, nonche' la misura
della retribuzione nel libro unico del lavoro"; c) nell'articolo 10, i
commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Per
ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche
le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro
eseguito, la specificazione della quantita' e della qualita' di esso"; d)
nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le
parole "e 10, primo comma", al comma 4 sono abrogate le parole "3,
quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma". 10.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo
restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: a)
l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422; b)
l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122; c)
gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797; d)
il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053; e)
gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124; f)
l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153; g)
la legge 8 gennaio 1979, n. 8; Pagina
28 Servizio di documentazione tributaria Decreto Legge del 25/06/2008 n. 112 h)
il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179; i)
l'articolo 9-quater del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608; j)
il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; k)
il decreto ministeriale 30 ottobre 2002; l)
la legge 17 ottobre 2007, n. 188; m)
i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 247; n)
i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 11.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli
articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni. 12.
Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, le parole "degli articoli 18, comma 1, lettera u)" sono
soppresse. art. 40 Tenuta dei documenti di lavoro ed altri
adempimenti formali Testo: in vigore dal 25/06/2008 1.
L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti
dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri
professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono
avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al
quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i
documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui
all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro
15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione
in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100
a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione
tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza
del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari". 2.
All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. All'atto
della assunzione, prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di
lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia
della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel
caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della
attivita' lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga
anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 3.
All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate
le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le parole "I registri
sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo"; b)
il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli obblighi di registrazione di
cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico
del lavoro". 4.
Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' sostituito
dal seguente: "6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un
prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili
nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le
mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto
all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione
occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della
quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto. Al
fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo
lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita' e
le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata.
I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo
il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie
sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico". 5.
Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le
parole "nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti
dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge". 6.
Gli armatori e le societa' di armamento sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici
di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica
l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di
cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non
iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a tutto il personale che a
vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a)
del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001. |
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